La separazione tra coniugi è un evento che può avere un impatto significativo sulla vita di entrambi i partner, anche dal punto di vista patrimoniale. In particolare, può essere necessario procedere a una redistribuzione delle partecipazioni sociali possedute da uno o entrambi i coniugi.
In linea generale, la cessione di partecipazioni sociali tra coniugi è un atto valido ed efficace, anche se avviene in sede di separazione. Tuttavia, è importante che la cessione sia genuina e non rappresenti una mera simulazione di un accordo tra coniugi volto a eludere le disposizioni del codice civile in materia di separazione e divorzio.
In particolare, l’art. 160 c.c. prevede che i coniugi non possono, con alcun atto, fra loro o con altri, modificare o porre fine al rapporto matrimoniale o stabilire a priori i diritti che spetteranno a ciascuno di essi in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In altre parole, i coniugi non possono, in anticipo, stabilire come saranno ripartiti i beni tra di loro in caso di separazione o divorzio. Tale principio è volto a tutelare la libertà di scelta dei coniugi in sede di separazione o divorzio, e a garantire che tale scelta sia il frutto di una valutazione ponderata e consapevole delle rispettive situazioni.
In base a questo principio, la cessione di partecipazioni sociali tra coniugi in vista della separazione può essere invalidata se si ritiene che sia stata effettuata al solo scopo di eludere le disposizioni del codice civile.
In particolare, la cessione di partecipazioni sociali può essere considerata simulata se:
sia stata effettuata a un prezzo irrisorio o eccessivamente vantaggioso;
sia stata effettuata in assenza di una reale causa di trasferimento;
sia stata effettuata in un momento in cui i coniugi erano già in una situazione di crisi irreversibile.
In caso di simulazione, la cessione di partecipazioni sociali viene considerata inefficace, e le partecipazioni sociali devono essere restituite al coniuge che le aveva cedute.
La giurisprudenza ha fornito alcuni esempi di casi in cui la cessione di partecipazioni sociali tra coniugi è stata considerata simulata.
In un caso, la Cassazione ha ritenuto simulata la cessione di partecipazioni sociali effettuata da un coniuge all’altro in cambio di una somma irrisoria. I giudici hanno ritenuto che la cessione fosse stata effettuata al solo scopo di evitare che le partecipazioni sociali fossero assegnate al coniuge in caso di separazione.
In un altro caso, la Cassazione ha ritenuto simulata la cessione di partecipazioni sociali effettuata da un coniuge all’altro in un momento in cui i coniugi erano già in una situazione di crisi irreversibile. I giudici hanno ritenuto che la cessione fosse stata effettuata per evitare che le partecipazioni sociali fossero oggetto di divisione in sede di separazione.
In conclusione, la cessione di partecipazioni sociali tra coniugi in vista della separazione è un atto valido ed efficace solo se è genuina e non rappresenta una mera simulazione di un accordo tra coniugi volto a eludere le disposizioni del codice civile in materia di separazione e divorzio. In caso di simulazione, la cessione di partecipazioni sociali viene considerata inefficace, e le partecipazioni sociali devono essere restituite al coniuge che le aveva cedute.
Alcune considerazioni pratiche
Per evitare che la cessione di partecipazioni sociali tra coniugi venga considerata simulata, è opportuno seguire alcune accortezze:
La cessione di partecipazioni sociali deve essere effettuata a un prezzo equo, che tenga conto del valore effettivo delle partecipazioni.
La cessione di partecipazioni sociali deve essere motivata da una causa reale, ad esempio la necessità di un socio di liquidare la propria partecipazione.
La cessione di partecipazioni sociali deve essere effettuata in un momento in cui i coniugi non sono ancora in una situazione di crisi irreversibile.
In caso di dubbi, è sempre opportuno consultare un avvocato specializzato in diritto di famiglia.